Scaduto

Gara #567

Accordo quadro con un singolo operatore economico e senza minimo garantito, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il Comune di Fonte Nuova CPV 79620000-6 “Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo.”
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02/02/2026
Aperta
Servizi
€ 2.307.760,00
Pellegrino Manuela

Categorie merceologiche

7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

Lotti

1
BA1F01CB8C
Qualità prezzo
Accordo quadro con un singolo operatore economico e senza minimo garantito, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il Comune di Fonte Nuova CPV 79620000-6 “Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo.”
Accordo quadro con un singolo operatore economico e senza minimo garantito, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il Comune di Fonte Nuova CPV 79620000-6 “Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo.”
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Commissione valutatrice

336
10/03/2026
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729.04 kB
Cognome Nome Ruolo
PALUMBO LINDA Presidente
FOLANI ALBERTO componente
BERARDI IMMA componente

Scadenze

20/02/2026 12:00
04/03/2026 12:00
25/03/2026 09:00

Allegati

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27/02/2026 16:01
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Chiarimenti

04/02/2026 10:52
Quesito #1
Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:
1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni
3) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori
4) In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato)
5) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
6) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
7) L’attuale fornitore
8) Le fee applicato dall'attuale fornitore.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.





17/02/2026 13:54
Risposta
In riferimento alla richiesta di informazioni connessa all’applicazione della clausola sociale e alla presenza di personale somministrato, si rappresenta quanto segue.

La clausola sociale negli appalti pubblici, come disciplinata dal D.Lgs. 36/2023 e dalla contrattazione collettiva di settore, non comporta un obbligo automatico e generalizzato di riassorbimento del personale, ma deve essere applicata in modo compatibile con:


l’organizzazione dell’operatore economico subentrante;il fabbisogno effettivo della Stazione appaltante;la sostenibilità economico-organizzativa dell’offerta;i principi di libertà d’impresa e concorrenza.


Tale impostazione è coerente con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (parere n. 2703/2018) e con le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con riferimento alle informazioni richieste (numero lavoratori, inquadramenti, tipologie contrattuali, durata missioni, formazione sicurezza, attuale fornitore e condizioni economiche), si precisa che:


la procedura ha ad oggetto un accordo quadro senza minimo garantito, finalizzato a soddisfare esigenze variabili e non predeterminabili della Stazione appaltante;il fabbisogno di personale somministrato è, per sua natura, non stabile e dipende dalle effettive necessità organizzative che si manifesteranno nel periodo di vigenza contrattuale;eventuali dati riferiti a rapporti di lavoro in essere, a soggetti terzi o a condizioni contrattuali dell’attuale fornitore:non costituiscono elemento della lex specialis;non sono vincolanti ai fini della formulazione dell’offerta;rientrano in ambiti soggetti a tutela della riservatezza e della concorrenza.


Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici devono fare riferimento esclusivamente:


alla documentazione di gara;al costo del lavoro determinato secondo CCNL vigente;alla normativa in materia di somministrazione di lavoro;agli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;alle indicazioni contenute nel capitolato e negli atti di gara.


Resta fermo che, in fase di eventuale esecuzione contrattuale, l’applicazione della clausola sociale avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla normativa e dal CCNL di settore, compatibilmente con il fabbisogno effettivo della Stazione appaltante e con l’organizzazione dell’operatore economico aggiudicatario.


06/02/2026 10:39
Quesito #2
Spett.le Ente,

a precisazione di quanto previsto nella documentazione di gara, si formulano le seguenti richieste di chiarimento:



Sull’offerta economica da inserire a portale.


Fermo che il disciplinare, all’art. 12, prevede che l’offerta economica debba indicare, a pena di esclusione, quanto segue:


“a) il ribasso percentuale offerto, arrotondato alla seconda cifra decimale, sull’importo unitario a base d’asta per i servizi oggetto dell’appalto, da intendersi riferito alla sola commissione di agenzia (FEE d’Agenzia)espressa come moltiplicatore da applicare al Totale Costo Orario che è pari a 1,12 (FEE MAX 12 % iva esclusa)”. Considerato inoltre che, a portale, nello slot dedicato, si presenta la seguente dicitura “ribasso percentuale su FEE di agenzia”.


Si chiede cortesemente di precisare a quale elemento debba essere applicato il ribasso: se alla percentuale di FEE, oppure al moltiplicatore massimo pari a 1,12. Inoltre, si chiede conferma che nel rispettivo campo a portale vada inserito il suddetto ribasso espresso in percentuale.




Sulla responsabilità e sugli obblighi assicurativi a carico dell’Apl.


In merito tanto alla responsabilità quanto agli obblighi assicurativi posti a carico delle Agenzie per il Lavoro(si vedano, a tal proposito, gli art. 8.1 e 8.2 del Capitolato speciale) si precisa che, nella somministrazione di lavoro, al contrario del contratto di appalto (appare quindi un fuor di luogo il richiamo all’art. 1676 c.c., che riguarda poi i soli crediti di natura retributiva), la normativa vigente (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i soli danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Si chiede, pertanto, cortese conferma che residui in capo al Somministratore solo la responsabilità dei danni causati direttamente ed esclusivamente dal personale diretto dell’Agenzia per il Lavoro.


Dirimente, a riguardo, l’intervento del Dipartimento della Funzione Pubblica che, con la circolare n. 9 del 01.08.2007, ha stabilito che “deve ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione (…) poiché la responsabilità civile è in capo all’utilizzatore che avvalendosi della prestazione del lavoratore deve considerarsi “datore di lavoro sostanziale”.








Sull’interruzione del contratto


Premesso che gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione/recesso/risoluzione della missione lavorativa (giusta causa e mancato superamento del periodo di prova), si chiede cortese conferma che, in caso di interruzione/recesso/risoluzione della missione al di fuori delle ipotesi ivi indicate (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.




Sulla clausola sociale


L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che, in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche l’art. 50 del D.lgs. 50/20216 e ss.mm.ii. prevede l’applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l’appaltatore “uscente” sia o meno una Agenzia per il lavoro.


Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere:


- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;


- L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;


- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori;


- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);


- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;


- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;


- L’attuale fornitore.


L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”.





Sui costi orari di cui all’allegato 1


Con riferimento all’allegato 1, ai fini della corretta quantificazione del costo del lavoro si chiede cortese conferma che:


- che i valori corretti della voce IVC, anche alla luce degli aumenti intervenuti, siano i seguenti:


Area Funzionari: IVC importo di 93,80€ rispetto all’indicato 9,67€;


Area Istruttori: IVC importo di 86,44€ rispetto all’indicato 8,91€;


Area Operatori: IVC importo di 76,92€ rispetto all’indicato 7,93€.


- La percentuale corretta per Formatemp sia del 4,45% e non del 4%


- Verrà aggiunta la percentuale del 1,40% per contributo ASPI.

cordiali saluti.


17/02/2026 13:54
Risposta
1) Offerta economica

L’offerta economica deve essere formulata secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

In particolare:

il ribasso percentuale deve essere applicato alla FEE di agenzia posta a base d’asta;la FEE è espressa come moltiplicatore massimo pari a 1,12 (12% IVA esclusa);nel campo del portale deve essere inserito il ribasso percentuale offerto, arrotondato secondo quanto previsto dalla documentazione di gara;la FEE risultante dall’applicazione del ribasso costituirà il moltiplicatore contrattuale.

Non sono previste modalità alternative di formulazione dell’offerta.



2) Responsabilità e obblighi assicurativi

Il rapporto oggetto della procedura è qualificato come somministrazione di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e del D.Lgs. 276/2003.

In tale ambito:

l’Agenzia per il lavoro riveste il ruolo di datore di lavoro;l’Ente assume la qualità di utilizzatore della prestazione lavorativa.

Le responsabilità e gli obblighi assicurativi devono intendersi ripartiti secondo la normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro, con applicazione delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva di settore.

Le previsioni del capitolato sono pertanto da interpretarsi in coerenza con tale quadro normativo.



3) Interruzione della missione

Le ipotesi di interruzione, recesso o risoluzione delle missioni lavorative sono disciplinate:

dalla normativa sulla somministrazione di lavoro;dal CCNL Agenzie per il lavoro vigente;dalle condizioni contrattuali dell’accordo quadro.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 in ordine agli obblighi economici connessi alle prestazioni lavorative effettivamente rese.



4) Clausola sociale

La procedura riguarda un accordo quadro senza minimo garantito per la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

In tale contesto:

la clausola sociale non comporta un obbligo automatico e generalizzato di riassorbimento del personale;la sua applicazione è subordinata alla compatibilità con:il fabbisogno effettivo dell’Ente;le missioni attivate nel periodo contrattuale;l’organizzazione dell’operatore economico aggiudicatario.

Le informazioni richieste relative al personale eventualmente già impiegato in somministrazione non costituiscono elementi della lex specialis e non assumono carattere vincolante ai fini della formulazione dell’offerta.

La disciplina deve essere interpretata nel rispetto del D.Lgs. 36/2023, della normativa sulla somministrazione e degli orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e della giurisprudenza amministrativa (tra cui il parere del Consiglio di Stato n. 2703/2018 e la delibera ANAC n. 73/2024).



5) Costi del lavoro – Allegato 1

I valori indicati nell’allegato costituiscono riferimento per la determinazione della base di gara.

Gli operatori economici devono formulare l’offerta:

nel rispetto del CCNL Agenzie per il lavoro vigente;del CCNL Funzioni Locali 2019–2021;della normativa contributiva, previdenziale e assicurativa applicabile;degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

Eventuali aggiornamenti contrattuali o contributivi intervenuti successivamente devono essere considerati dall’operatore economico in sede di formulazione dell’offerta.

06/02/2026 15:36
Quesito #3
Spett.le Ente,

con riferimento alla polizza RCT/O richiesta all'articolo 8.2 di pagina 13 Capitolato, si precisa che le stazioni appaltanti non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007).
Si chiede pertanto di accettare quelle già attive (condizioni e massimali esistenti e personali), ferma la responsabilità verso terzi in capo all'utilizzatore (Art. 35 c.7 Dlgs 81/15).

Grazie


17/02/2026 13:55
Risposta
Con riferimento alla richiesta inerente la polizza RCT/O prevista dall’art. 8.2 del Capitolato, si precisa quanto segue.

La procedura ha ad oggetto un servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 e dal D.Lgs. 276/2003.

La ripartizione delle responsabilità tra somministratore e utilizzatore resta regolata esclusivamente dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva di settore.

In particolare:

l’utilizzatore risponde dei danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle mansioni affidate, ai sensi dell’art. 35, comma 7, del D.Lgs. 81/2015;l’Agenzia per il lavoro resta titolare degli obblighi datoriali e delle connesse responsabilità relative al proprio personale;gli obblighi assicurativi devono essere adempiuti nel rispetto del quadro normativo vigente e della disciplina contrattuale applicabile.

Le previsioni del Capitolato in materia di coperture assicurative:

non introducono una diversa ripartizione delle responsabilità rispetto a quella stabilita dalla legge;devono essere interpretate in coerenza con la disciplina della somministrazione di lavoro e con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 01/08/2007;restano vincolanti nei limiti della normativa vigente e degli obblighi propri del somministratore.

Pertanto:

l’operatore economico dovrà garantire, per tutta la durata dell’accordo quadro, la sussistenza di adeguate coperture assicurative relative alle responsabilità datoriali e organizzative proprie;resta ferma la disciplina legale in materia di responsabilità dell’utilizzatore per i danni arrecati a terzi dal personale somministrato;non sono introdotte deroghe o modifiche alla lex specialis.
06/02/2026 15:46
Quesito #4
Spett.le Ente,

in merito al requisito di partecipazione economico finanziario (art. 5.2 Disciplinare) che chiede di dichiarare il fatturato globale annuo nell'ultimo triennio, si chiede conferma che, non essendo ancora stato approvato il bilancio relativo all'anno 2025, si possa far riferimento al triennio 2022-2023-2024 anzichè 2023-2024-2025.

Grazie


17/02/2026 13:55
Risposta
Con riferimento al requisito di partecipazione di cui all’art. 5.2 del Disciplinare relativo al fatturato globale annuo, si precisa quanto segue.

Il requisito deve essere dimostrato con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, come risultanti dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Pertanto:

qualora il bilancio relativo all’anno 2025 non risulti ancora approvato alla data di presentazione dell’offerta, l’operatore economico potrà fare riferimento al triennio 2022–2023–2024;resta fermo che la dimostrazione del requisito dovrà avvenire mediante documentazione ufficiale e approvata;la valutazione del possesso del requisito sarà effettuata dalla stazione appaltante sulla base dei dati dichiarati e documentati.
06/02/2026 15:48
Quesito #5
Egregi,

si richiedono i seguenti chiarimenti:



· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia



· Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:

“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può

disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”

Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.




· Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.

· Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta

spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi

dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli

obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri

dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della

responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei

lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti

dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di

Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,

ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5

D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è

definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare

apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i

luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che

l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale

restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni

altro onere informativo e formativo.




· Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.


Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e


non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.


Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.


Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA


su margine ed IRAP su costo del lavoro).


Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di


fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).





- Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali





- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio


2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella


legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto


dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone


che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni


contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto


all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato


adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille


dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze


legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto


ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei


contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone


l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini


dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il


legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,


avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla


luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto


dal Codice dei contratti pubblici;








17/02/2026 13:55
Risposta
1) Festività infrasettimanali non lavorate

Le festività retribuite ai lavoratori somministrati sono disciplinate dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicabile.

Gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dal somministratore sono regolati dall’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.

La fatturazione dovrà avvenire nel rispetto:

delle previsioni contrattuali;del costo del lavoro applicabile;della documentazione di gara.

Non sono introdotte modalità ulteriori rispetto a quanto previsto dalla lex specialis.



2) Assenze retribuite (permessi, malattia, ecc.)

Le assenze retribuite sono disciplinate:

dalla normativa sul lavoro;dal CCNL Agenzie per il lavoro;dalle disposizioni contrattuali dell’accordo quadro.

Gli oneri economici devono essere gestiti nel rispetto dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 e delle condizioni di gara.



3) Salute e sicurezza – ripartizione degli obblighi

In materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori:

si applica il D.Lgs. 81/2008;trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 81/2015.

L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri dipendenti.

La ripartizione degli obblighi formativi, informativi e sanitari deve essere interpretata in coerenza con:

la normativa vigente;la contrattazione collettiva;le previsioni contrattuali.



4) Formazione sicurezza

Gli obblighi formativi e informativi in materia di sicurezza devono essere adempiuti secondo quanto previsto:

dal D.Lgs. 81/2008;dal D.Lgs. 81/2015;dalla disciplina contrattuale applicabile.

Le modalità operative saranno definite in fase di esecuzione nel rispetto della normativa e della ripartizione delle responsabilità tra somministratore e utilizzatore.



5) Ratei su ferie e permessi

La gestione dei ratei retributivi e degli istituti contrattuali connessi alle ferie e ai permessi è disciplinata:

dal CCNL Agenzie per il lavoro;dalla normativa sul lavoro;dalle condizioni contrattuali.

La fatturazione dovrà avvenire nel rispetto della lex specialis e della normativa vigente.



6) Spese contrattuali

Le spese contrattuali restano disciplinate:

dalla normativa vigente;dagli atti di gara;dalle disposizioni applicabili alla stipula dell’accordo quadro.



7) Penali

In relazione al sistema delle penali previsto dagli atti di gara, si precisa che lo stesso deve essere interpretato e applicato nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e imputabilità dell’inadempimento.

Le penali sono riferite esclusivamente a inadempimenti organizzativi imputabili all’Agenzia nell’esecuzione del servizio e non incidono sul rapporto di lavoro tra Agenzia e lavoratore somministrato né su eventi riconducibili alla dinamica del rapporto di lavoro.

L’applicazione delle penali avverrà previa valutazione in contraddittorio con l’operatore economico, tenendo conto:

delle circostanze concrete;delle cause non imputabili all’Agenzia;dei tempi tecnici di reperimento del personale;della natura dell’accordo quadro privo di minimo garantito.

Resta fermo che il sistema sanzionatorio non può determinare effetti tali da incidere sul costo del lavoro o alterare l’equilibrio economico del rapporto contrattuale.

09/02/2026 11:01
Quesito #6
Buongiorno,

in riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale e ai requisiti di capacità economica e finanziaria, si chiede cortesemente di indicare il valore annuo stimato dell’appalto che l’operatore economico dovrà considerare ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, restiamo in attesa di cortese riscontro.



23/02/2026 12:58
Risposta
Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, si precisa quanto segue.

La procedura ha ad oggetto un accordo quadro ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, senza minimo garantito.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, gli operatori economici devono fare riferimento:

all’importo complessivo stimato dell’accordo quadro indicato nella documentazione di gara;alla durata contrattuale prevista;ai criteri di qualificazione stabiliti dal disciplinare.

Pertanto, ove sia richiesto un valore annuo di riferimento, questo deve essere desunto:

proporzionando l’importo complessivo stimato dell’accordo quadro alla durata contrattuale;senza considerare volumi minimi garantiti, non previsti nella procedura.

Resta fermo che:

la verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato dagli operatori economici in conformità al disciplinare;non sono previsti valori annui ulteriori o diversi rispetto a quelli desumibili dagli atti di gara.
10/02/2026 12:01
Quesito #7
Spett.le Ente,

a precisazione di quanto previsto nella documentazione di gara, si formulano le seguenti richieste di chiarimento:

Sulla polizza assicurativa


Con riferimento all’art. 8.2 del Capitolato, il quale stabilisce che la polizza RCT/RCO “non deve escludere, nel novero dei terzi… l’Agenzia e il personale operante a favore dell’Agenzia”.
Si evidenzia che, tale formulazione è errata: poiché l’ApL è il soggetto titolare della polizza e non può essere contemporaneamente ricompresa tra i “terzi” ai fini della RCT. Analogamente, il “personale operante a favore dell’Agenzia” è riconducibile al medesimo nucleo assicurato, non ai terzi della RCT. Si chiede quindi conferma che trattasi di refuso quanto indicato nel capitolato.

si resta in attesa di un cortese riscontro.




23/02/2026 12:59
Risposta
Con riferimento all’art. 8.2 del Capitolato tecnico relativo alla copertura assicurativa RCT/RCO, si precisa quanto segue.

La previsione secondo cui la polizza “non deve escludere, nel novero dei terzi, l’Agenzia e il personale operante a favore dell’Agenzia” deve essere interpretata nel senso di garantire la piena copertura dei danni cagionati nello svolgimento del servizio, senza limitazioni che possano pregiudicare la tutela dei soggetti coinvolti nell’esecuzione contrattuale.

In particolare:

la polizza deve assicurare la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro connessa all’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto;resta fermo che, sotto il profilo tecnico-assicurativo, l’Agenzia titolare della polizza e il personale ad essa riconducibile non assumono la qualifica di “terzi” rispetto alla medesima polizza, secondo la disciplina assicurativa vigente;la clausola è finalizzata esclusivamente a evitare esclusioni o limitazioni di copertura con riferimento ai danni derivanti dall’esecuzione del servizio nei confronti del Comune, degli utenti e di altri soggetti terzi.

Pertanto, la formulazione contenuta nel Capitolato deve intendersi in senso funzionale alla massima estensione della copertura assicurativa e non come qualificazione tecnico-giuridica dei soggetti assicurati quali “terzi”.

10/02/2026 16:26
Quesito #8
Spett.le Ente,

Si segnala che le tabelle di cui all'allegato 1, costo del lavoro, non risultano aggiornate in particolare per quanto concerne:
- importi IVC (es. categoria ex C1 pari a € 86,44/mese, mentre voi indicate 8,91€);
- contribuzione 0,45 % fondo bilateralità mancante.
Inoltre non è chiaro cosa si intenda con la voce "UNA TANTUM".

Infine, si chiedono chiarimenti rispetto all'applicazione della formula economica: indicate di proporre un ribasso percentuale sul moltiplicatore 1,12. Si chiede conferma che la percentuale di ribasso offerta sarà applicata al 12%, per cui offrendo, ad esempio, 50% il risultato sarà una fee percentuale pari al 6% e quindi un moltiplicatore offerto pari a 1,06.

Cordialità


23/02/2026 13:01
Risposta
Con riferimento alle osservazioni relative all’Allegato 1 “Costo orario del lavoro” e alla formula di offerta economica, si forniscono le seguenti precisazioni.

1. Tabelle costo del lavoro

Le tabelle riportate nell’Allegato 1 hanno natura meramente ricognitiva e sono state predisposte sulla base:

del CCNL Funzioni Locali vigente;del CCNL Agenzie per il lavoro applicabile;dei valori disponibili al momento della redazione degli atti di gara.

Le stesse non sostituiscono né derogano alla disciplina contrattuale vigente né agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla normativa.

Pertanto:

eventuali aggiornamenti relativi a IVC, contribuzioni contrattuali o istituti analoghi trovano applicazione secondo la disciplina vigente al momento dell’esecuzione del contratto;l’operatore economico è tenuto a formulare l’offerta tenendo conto di tutti i costi derivanti dall’applicazione dei CCNL e della normativa in materia di lavoro, senza possibilità di rivalsa nei confronti della stazione appaltante;la mancata indicazione puntuale di singole componenti nelle tabelle non esonera dall’obbligo di applicazione integrale del trattamento economico e contributivo dovuto.

2. Voce “una tantum”

La voce “una tantum” deve intendersi quale componente eventuale del costo del lavoro collegata a istituti contrattuali o normativi non ricorrenti .

La sua valorizzazione resta nella responsabilità dell’operatore economico in sede di formulazione dell’offerta.

3. Contribuzione alla bilateralità

Gli oneri contributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, inclusi quelli afferenti alla bilateralità, rientrano tra i costi che l’operatore economico deve considerare nella determinazione dell’offerta economica, nel rispetto della normativa e dei CCNL applicabili.

4. Formula economica – ribasso sul moltiplicatore

L’offerta economica deve essere formulata secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

In particolare:

il ribasso percentuale deve essere applicato alla FEE di agenzia posta a base d’asta;la FEE è espressa come moltiplicatore massimo pari a 1,12 (12% IVA esclusa);nel campo del portale deve essere inserito il ribasso percentuale offerto, arrotondato secondo quanto previsto dalla documentazione di gara;la FEE risultante dall’applicazione del ribasso costituirà il moltiplicatore contrattuale.

Non sono previste modalità alternative di formulazione dell’offerta.



10/02/2026 17:29
Quesito #9
Spett.le Ente,
con riferimento alla presente procedura inviamo la seguente richiesta di chiarimenti:

Art.5.2 - Art.8.1 CAPITOLATO

Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;



Art.5.3 CAPITOLATO

Si precisa che il periodo di prova è disciplinato dall’art. 35 CCNL Agenzie per il lavoro ed è stabilito in base alla durata della missione del lavoratore indicata nel contratto di prestazione stipulato tra l’Agenzia somministratrice e il prestatore di lavoro;



Art.8.1 CAPITOLATO – Art.19 SCHEMA CONTRATTI

Con riferimento agli obblighi dell’affidatario si chiede conferma che l’ente si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia e non ai lavoratori somministrati che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore che non potrà essere sollevato dalle relative responsabilità; lo stesso si obbliga a comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi in favore dei somministrati, si chiede pertanto conferma che troverà in ogni caso applicazione il principio di responsabilità solidale del fornitore e del committente di cui all’art. 35 c.2 Dlgs 81/15; Si precisa altresì che l'utilizzatore dovrà osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti” (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii), garantendo, ai sensi di legge, “condizioni di base di lavoro e d'occupazione” (art.2 comma a-ter, D.lgs. 276/2003 ss.mm.ii; art.35 comma 1 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) equipollenti tra i propri lavoratori diretti e i lavoratori somministrati adibiti alla medesime mansioni; L’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa;



Art.8.2 CAPITOLATO – Art.6 SCHEMA CONTRATTO

Si precisa che l’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad essa imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto. La responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015); si chiede conferma dell’applicazione della normativa; Con riferimento alla polizza RCT/O si precisa che le stazioni appaltanti non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie(cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007); Si chiede pertanto di accettare quelle già attive, ferma la responsabilità verso terzi in capo all’utilizzatore (Art. 35 c.7 Dlgs 81/15);



Art.13 CAPITOLATO

Si precisa che, come previsto anche dall’ANAC nel parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024), la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici; Si chiede infine conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il costo del lavoro;



Art.22 – Art.23 CAPITOLATO

Si chiede in caso di recesso/ risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).


Ringraziando per l'attenzione e in attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.


23/02/2026 13:03
Risposta
Con riferimento ai quesiti formulati, si forniscono le seguenti precisazioni.



1) Formazione in materia di sicurezza (artt. 5.2 e 8.1 Capitolato)

La ripartizione degli obblighi in materia di salute e sicurezza resta disciplinata:

dal D.Lgs. 81/2008;dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 81/2015.

In tale quadro:

l’utilizzatore assolve agli obblighi di prevenzione e protezione connessi ai rischi specifici e all’organizzazione del lavoro;l’Agenzia per il lavoro resta titolare degli obblighi datoriali generali e delle connesse attività formative di base.

Le previsioni del Capitolato devono essere interpretate in coerenza con la normativa vigente e non introducono deroghe alla stessa.



2) Periodo di prova (art. 5.3 Capitolato)

Il periodo di prova è disciplinato:

dal CCNL Agenzie per il lavoro;dal contratto individuale di prestazione stipulato tra Agenzia e lavoratore;dalla durata della missione.

Le previsioni del Capitolato non introducono disciplina difforme.



3) Obblighi dell’affidatario e responsabilità solidale (art. 8.1 Capitolato – art. 19 Schema contratto)

Gli obblighi dell’affidatario si riferiscono alle attività di propria competenza nell’ambito del rapporto di somministrazione.

Restano ferme:

la responsabilità solidale prevista dall’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 81/2015;l’obbligo dell’utilizzatore di applicare condizioni di lavoro e occupazione non inferiori a quelle dei propri dipendenti comparabili;la ripartizione delle responsabilità prevista dalla normativa vigente.



4) Responsabilità civile e polizza RCT/O (art. 8.2 Capitolato – art. 6 Schema contratto)

La responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle mansioni resta disciplinata dall’art. 35, comma 7, del D.Lgs. 81/2015.

Le clausole del Capitolato relative alla copertura assicurativa:

devono essere interpretate in coerenza con la normativa sulla somministrazione di lavoro;sono finalizzate a garantire adeguate coperture rispetto alle responsabilità proprie dell’affidatario;non comportano una diversa distribuzione delle responsabilità rispetto a quella prevista dalla legge.



5) Penali (art. 13 Capitolato)

In relazione al sistema delle penali previsto dagli atti di gara, si precisa che lo stesso deve essere interpretato e applicato nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e imputabilità dell’inadempimento.

Le penali sono riferite esclusivamente a inadempimenti organizzativi imputabili all’Agenzia nell’esecuzione del servizio e non incidono sul rapporto di lavoro tra Agenzia e lavoratore somministrato né su eventi riconducibili alla dinamica del rapporto di lavoro.

L’applicazione delle penali avverrà previa valutazione in contraddittorio con l’operatore economico, tenendo conto:

delle circostanze concrete;delle cause non imputabili all’Agenzia;dei tempi tecnici di reperimento del personale;della natura dell’accordo quadro privo di minimo garantito.

Resta fermo che il sistema sanzionatorio non può determinare effetti tali da incidere sul costo del lavoro o alterare l’equilibrio economico del rapporto contrattuale.

6) Recesso, risoluzione e cessazione anticipata (artt. 22–23 Capitolato)

In caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale trovano applicazione:

la normativa sulla somministrazione di lavoro;le disposizioni del D.Lgs. 81/2015;la contrattazione collettiva applicabile;le clausole contrattuali.

Gli effetti sui rapporti individuali di lavoro e sugli oneri economici saranno regolati nel rispetto della disciplina vigente e delle previsioni contrattuali.

10/02/2026 17:41
Quesito #10
Buonasera,
si fa presente che nell'allegato 1 - costo orario del lavoro - il valore di IVC non risulta aggiornato. Inoltre non è presente la contribuzione relativa al fondo di solidarietà bilaterale per la somministrazione di lavoro (FSBS). Si chiede quindi conferma, come riportato nel capitolato, che in caso di aumenti retributivi e/o variazioni degli oneri contributivi le tariffe dovranno essere adeguate.
Grazie


23/02/2026 13:05
Risposta
Con riferimento alle osservazioni relative all’Allegato 1 “Costo orario del lavoro”, si precisa quanto segue.

Le tabelle economiche riportate negli atti di gara hanno natura meramente ricognitiva e sono state predisposte sulla base dei valori disponibili al momento della redazione della documentazione.

Pertanto:

eventuali aggiornamenti dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC);variazioni degli oneri contributivi;introduzione o aggiornamento di contribuzioni previste dalla contrattazione collettiva di settore, inclusi gli strumenti di bilateralità,

trovano applicazione secondo la normativa e i CCNL vigenti al momento dell’esecuzione del contratto.

L’operatore economico è tenuto a formulare l’offerta tenendo conto:

di tutti i costi del lavoro derivanti dalla normativa;della contrattazione collettiva applicabile;degli obblighi contributivi e assicurativi vigenti.

Resta fermo che eventuali adeguamenti economici in fase esecutiva potranno avvenire esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste:

dalla documentazione di gara;dal Capitolato;dalla normativa in materia di contratti pubblici e somministrazione di lavoro.



10/02/2026 22:39
Quesito #11
Gent.ma Dott.ssa Manuela Pellegrino,
in riferimento alla presente procedura di gara, siamo ad inviarLe i seguenti chiarimenti:

1) in relazione alla risoluzione ed al recesso del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione / recesso unilaterale, si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente;


2) In riferimento alla relazione tecnica, si chiede conferma che non essendoci delle specifiche circa il numero delle pagine massime consentite, il carattere da utilizzare e la dimensione dell’interlinea, si chiede conferma che possano ritenersi tutti come liberi e che eventuali allegati (quali ad es. i cv del team, slide e progetti formativi), potranno essere inseriti senza concorrere al raggiungimento di un eventuale limite numerico che si potrebbe definire a seguito del presente chiarimento;


3) Si chiede se dovesse essere prevista l’applicazione della clausola sociale e in caso di risposta affermativa, si chiede di poter conoscere il numero delle risorse suddiviso per livello, mansione, monte orario settimanale, dettaglio della tipologia contrattuale (se a tempo indeterminato o determinato), nonché l’agenzia che attualmente somministra il personale e con quale margine orario;


4) in merito all’offerta economica da compilare sul portale, si chiede conferma che la mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi;


5) sulla piattaforma telematica risulta che l’importo base risulta essere pari ad € 1.420.160,00, ma nei documenti di gara non c’è un riferimento al suddetto importo. Si chiede la gentilezza di specificare nel dettaglio come si è giunti a determinare tale importo;


6) Con riferimento all’art. 14.1 del Disciplinare di gara e nello specifico con riferimento alla tabella dei criteri di valutazione della relazione tecnica, si chiede conferma che al criterio n. 4 “tempistica per la messa a disposizione delle risorse somministrate”, l’Operatore economico debba indicare una tempistica espressa in giorni e non in ore o anche in frazioni di ore;


7) si chiede conferma che anche il caso di maternità, al pari delle malattie e degli infortuni, per le ore di assenza si potrà procedere con la fatturazione della sola quota non a carico di INPS;


8) in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza “per permessi” la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;


9) in riferimento ai costi orari riportati all’interno dell’allegato 1, si fa presente che gli importi non risultano essere allineati con quelli attualmente in vigore per effetto del mancato aggiornamento del valore dell’indennità di vacanza contrattuale oltre che per la mancanza del contributo (pari allo 0,45%) relativo al Fondo di Solidarietà Bilaterale di Settore (F.S.B.S). Inoltre, si fa presente che, la trattenuta del TFR non deve essere applicata sul costo orario del lavoro in quanto il TFR viene liquidato al momento della conclusione del rapporto contrattuale. Pertanto, alla luce di quanto su esposto, si chiede conferma che il margine offerto debba essere applicato sul Totale Costo Orario inteso come l’effettivo costo del lavoro sostenuto dalle agenzie e senza l’applicazione della trattenuta in oggetto.

Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro
Cordialmente salutiamo


23/02/2026 13:07
Risposta
1) Risoluzione/recesso e contratti applicativi di somministrazione

L’accordo quadro disciplina le condizioni generali del servizio, mentre i singoli contratti applicativi di somministrazione costituiscono autonomi atti esecutivi.

Le ipotesi di recesso e risoluzione sono regolate:

dalla documentazione di gara;dal contratto;dalla normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro.

Non può essere fornita una conferma generalizzata circa la prosecuzione automatica dei singoli contratti applicativi fino alla naturale scadenza, dovendo ogni fattispecie essere valutata nel rispetto:

delle clausole contrattuali;del D.Lgs. 81/2015;della disciplina lavoristica applicabile.



2) Relazione tecnica – formato e allegati

In assenza di specifiche limitazioni nella documentazione di gara:

non è previsto un numero massimo di pagine;non sono prescritti formato, carattere o interlinea obbligatori.

La relazione dovrà comunque essere redatta in modo chiaro e coerente con i criteri di valutazione previsti dal disciplinare.

Eventuali allegati tecnici potranno essere inseriti purché pertinenti all’offerta e non sostitutivi dei contenuti oggetto di valutazione.



3) Clausola sociale

La procedura riguarda un accordo quadro senza minimo garantito per la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Pertanto:

non è configurabile un obbligo automatico di riassorbimento del personale;l’eventuale applicazione della clausola sociale resta subordinata alla compatibilità con il fabbisogno dell’Ente e con le missioni attivate;non sono disponibili dati vincolanti relativi al personale eventualmente impiegato in precedenti affidamenti.

La disciplina deve essere interpretata nel rispetto del D.Lgs. 36/2023, della normativa sulla somministrazione e della giurisprudenza amministrativa.



4) Offerta economica – costi della manodopera e sicurezza

L’offerta economica deve essere formulata secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

Gli obblighi dichiarativi sono disciplinati dal D.Lgs. 36/2023 e dagli atti di gara.

La stazione appaltante procederà alla verifica della congruità dell’offerta nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al costo del lavoro e agli obblighi in materia di sicurezza.



5) Importo a base di gara

L’importo indicato sulla piattaforma telematica rappresenta il valore complessivo stimato dell’accordo quadro, determinato sulla base:

del fabbisogno presunto;della durata contrattuale;dei costi orari stimati del lavoro.

Tale valore ha natura previsionale e non comporta obbligo di attivazione di un volume minimo di prestazioni.



6) Criterio tecnico n. 4 – tempistica messa a disposizione risorse

La tempistica richiesta deve essere espressa in termini chiari e verificabili, coerenti con il criterio di valutazione previsto dal disciplinare.

La stazione appaltante procederà alla valutazione delle proposte in base alla loro effettiva confrontabilità e misurabilità.



7) Assenze per maternità

La gestione economica delle assenze, incluse quelle per maternità, è disciplinata:

dalla normativa lavoristica;dal CCNL Agenzie per il lavoro;dalle disposizioni contrattuali.

La fatturazione dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 e delle condizioni di gara.



8) Permessi retribuiti e applicazione del margine

Gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dal somministratore sono regolati dalla normativa sulla somministrazione e dalla contrattazione collettiva.

Le modalità di fatturazione e l’applicazione del margine restano disciplinate dalla documentazione di gara e dalle condizioni contrattuali.



9) Aggiornamento costi del lavoro – IVC, bilateralità e TFR

Le tabelle del costo del lavoro riportate negli atti di gara hanno natura ricognitiva.

Gli operatori economici sono tenuti a formulare l’offerta:

nel rispetto dei CCNL applicabili;della normativa contributiva e previdenziale vigente;degli aggiornamenti contrattuali intervenuti.

Il margine offerto deve essere applicato secondo la formula prevista dalla documentazione di gara.

10/02/2026 22:55
Quesito #12
Gent.ma Dott.ssa Manuela Pellegrino,
a parziale rettifica del chiarimento n. 5 inviato in precedenza, si chiede conferma che l'importo base pari ad € 1.420.160,00 rappresenta il valore della gara rapportato ai soli primi 4 anni (senza considerare il rinnovo di 2 anni e la proroga tecnica di 6 mesi)
Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro
Cordialmente salutiamo


23/02/2026 13:11
Risposta
La procedura ha ad oggetto un accordo quadro ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, senza minimo garantito.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, gli operatori economici devono fare riferimento:

all’importo complessivo stimato dell’accordo quadro indicato nella documentazione di gara che per i soli 4 (quattro) anni è pari a 1.420.160,00 escluso l’opzione biennale di rinnovo e la proroga tecnica di mesi 6(sei).alla durata contrattuale prevista;ai criteri di qualificazione stabiliti dal disciplinare.
11/02/2026 12:19
Quesito #13
Spett.le SA,
con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:


1) Si chiede se è prevista clausola sociale e, in caso affermativo, di indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza e l’APL che attualmente li somministra, nonché mansione, livello e monte orario;


2) Si chiede conferma che l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo di € 2.307.760,00;


3) In merito alla relazione tecnica, siamo a chiederVi se vi sono requisiti formali da rispettare, quali carattere, interlinea, formato e numero di pagine. Inoltre, si chiede se è prevista la possibilità di allegare cv, percorsi formativi e slide e se tali documenti, unitamente all’indice e alla copertina, concorrono o meno al limite di pagine riservato all’elaborato;


4) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, si chiede se qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base”, comprese le assenze a vario titolo (es. malattie, infortuni, maternità, permessi di studio etc.) possano essere fatturate al costo;


5) Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo registrato nell’ultimo triennio, in riferimento al personale diretto assunto con la stessa mansione oggetto del presente appalto;


6) Considerando che le tabelle riportate nell’Allegato 1 non risultano aggiornate, si chiede di allegare le tabelle aggiornate e di confermare che il ribasso percentuale dovrà essere applicato all’effettivo costo del lavoro previsto dal Ccnl Enti Locali;


7) Considerando che i costi della manodopera non sono ribassabili, si chiede di specificare se nell'offerta economica dovranno essere riportati i costi della manodopera del personale somministrato oppure del personale dell’agenzia per il lavoro dedicato alla gestione dell’appalto;


8) Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria saranno in capo a codesta Stazione Appaltante;


9) Si chiede di confermare che la richiesta al punto 4 dell’art. 15.1 del Disciplinare di Gara relativa al FVOE si riferisce alla possibilità di accedere al Fascicolo Virtuale dell’operatore economico da parte di codesta spettabile Stazione Appaltante e che, pertanto, non sia necessario produrre alcun documento. Inoltre, si chiede conferma che sia sufficiente una dichiarazione che comprovi la registrazione allo stesso;


10) Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);


11) Considerato che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile SA .

Certi di un Vs cortese riscontro,
porgiamo cordiali saluti.


23/02/2026 13:13
Risposta
Con riferimento ai quesiti formulati, si forniscono le seguenti precisazioni.



1) Clausola sociale e personale attualmente somministrato

La procedura ha ad oggetto un accordo quadro senza minimo garantito per la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

In tale contesto:

non è previsto un obbligo automatico di riassorbimento del personale;l’eventuale applicazione della clausola sociale è subordinata alla compatibilità con il fabbisogno dell’Ente e con le missioni attivate;



2) Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria deve essere prestata nella misura e secondo le modalità previste dal disciplinare di gara e dal D.Lgs. 36/2023, con riferimento all’importo complessivo indicato negli atti di gara.



3) Relazione tecnica – requisiti formali e allegati

In assenza di specifiche prescrizioni nella documentazione di gara:

non sono previsti vincoli formali relativi a carattere, interlinea o formato;la relazione dovrà essere redatta in modo coerente con i criteri di valutazione.

È ammesso l’inserimento di allegati tecnici (es. CV, schede formative, slide), purché pertinenti e non sostitutivi dei contenuti oggetto di valutazione.



4) Fatturazione e assenze

La gestione economica delle prestazioni è disciplinata dalla normativa sulla somministrazione di lavoro e dalla contrattazione collettiva applicabile.

Gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dal somministratore sono regolati dall’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 e dalle condizioni contrattuali.



5) Tasso di assenteismo

Con riferimento alle informazioni richieste (tasso di assenteismo), si precisa che:

eventuali dati riferiti a rapporti di lavoro in essere, a soggetti terzi o a condizioni contrattuali dell’attuale fornitore:non costituiscono elemento della lex specialis;non sono vincolanti ai fini della formulazione dell’offerta.





6) Tabelle costo del lavoro e ribasso

Le tabelle riportate negli atti di gara hanno natura ricognitiva.

Gli operatori economici devono formulare l’offerta nel rispetto:

dei CCNL applicabili;della normativa contributiva e retributiva vigente.

Il ribasso deve essere applicato secondo la formula prevista dalla documentazione di gara.



7) Costi della manodopera in offerta economica

Gli obblighi dichiarativi sono disciplinati dal D.Lgs. 36/2023 e dagli atti di gara.

La verifica della congruità dell’offerta sarà effettuata con riferimento al costo del lavoro e agli obblighi in materia di sicurezza.



8) Sorveglianza sanitaria

Gli obblighi in materia di salute e sicurezza sono disciplinati:

dal D.Lgs. 81/2008;dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 81/2015;dalla contrattazione collettiva applicabile.

La ripartizione degli oneri deve essere interpretata in coerenza con la normativa vigente e con le previsioni contrattuali.



9) Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)

Le modalità di utilizzo del FVOE sono disciplinate dalla normativa vigente e dalle indicazioni dell’Autorità competente.

La stazione appaltante procederà alle verifiche secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.



10) Recesso e contratti individuali di lavoro

In caso di recesso o risoluzione anticipata:

trovano applicazione la normativa sulla somministrazione di lavoro, il CCNL Agenzie per il lavoro e le clausole contrattuali;gli effetti sui rapporti individuali saranno regolati nel rispetto del D.Lgs. 81/2015 e delle condizioni contrattuali, con riferimento anche agli obblighi economici previsti dall’art. 33, comma 2.

Non può essere fornita una conferma generalizzata sulla prosecuzione automatica dei singoli contratti fino alla scadenza naturale, dovendo ogni fattispecie essere valutata nel caso concreto.



11) Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali sono disciplinati:

dalla normativa vigente;dalla documentazione di gara.

Non è possibile fornire una stima preventiva vincolante delle stesse, in quanto variabili in funzione della forma contrattuale e degli adempimenti connessi alla stipula.

12/02/2026 10:26
Quesito #14
Buongiorno, in merito al requisito di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 5.2 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Fatturato medio globale annuo nell’ultimo triennio (2023-2024-2025) non inferiore al doppio del valore annuo stimato dell’appalto, di cui all’art. 1, IVA esclusa", SI CHIEDE CONFERMA CHE gli operatori economici, che non hanno ancora approvato e depositato il bilancio al 31/12/2025, possano fare riferimento al triennio 2022-2023-2024.


23/02/2026 13:13
Risposta
Con riferimento al requisito di partecipazione di cui all’art. 5.2 del Disciplinare relativo al fatturato globale annuo, si precisa quanto segue.

Il requisito deve essere dimostrato con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, come risultanti dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Pertanto:

qualora il bilancio relativo all’anno 2025 non risulti ancora approvato alla data di presentazione dell’offerta, l’operatore economico potrà fare riferimento al triennio 2022–2023–2024;resta fermo che la dimostrazione del requisito dovrà avvenire mediante documentazione ufficiale e approvata;la valutazione del possesso del requisito sarà effettuata dalla stazione appaltante sulla base dei dati dichiarati e documentati.
12/02/2026 12:56
Quesito #15
In merito ai costi orari indicati nell'allegato 1, si segnala la mancanza, tra gli elementi della retribuzione, delle indennità di vacanza contrattuale successive a quella del 2022 già presente nonché l'aumento dei contribuiti dello 0,45% relativi al Fondo di Solidarietà . Si chiede quindi di correggere il dettaglio dei costi indicati nell’allegato 1 e comunque di confermare che il margine offerto troverà applicazione sui reali costi del lavoro sostenuti dall’ApL.


23/02/2026 13:17
Risposta
Con riferimento alle osservazioni relative ai costi orari indicati nell’Allegato 1 e alla richiesta di aggiornamento delle voci retributive e contributive, si precisa quanto segue.

Le tabelle riportate nell’Allegato 1 hanno natura meramente ricognitiva e sono state predisposte sulla base dei valori disponibili al momento della redazione degli atti di gara.

Le stesse:

non sostituiscono la disciplina retributiva e contributiva vigente;non derogano agli obblighi derivanti dai CCNL applicabili;non costituiscono parametri inderogabili ai fini dell’esecuzione contrattuale.

Pertanto:

eventuali aggiornamenti relativi all’indennità di vacanza contrattuale;variazioni contributive, incluse quelle afferenti ai fondi di solidarietà o ad altri istituti di bilateralità;ogni ulteriore adeguamento derivante dalla contrattazione collettiva o dalla normativa vigente,

trovano applicazione secondo le disposizioni in vigore al momento dell’esecuzione del contratto.

Gli operatori economici sono tenuti a formulare l’offerta tenendo conto di tutti i costi del lavoro effettivamente applicabili, nel rispetto:

del CCNL Agenzie per il lavoro;del CCNL Funzioni Locali 2019–2021;della normativa contributiva, previdenziale e assicurativa vigente.

Non è prevista la revisione o modifica delle tabelle economiche contenute negli atti di gara.

Con riferimento all’applicazione del margine offerto, si precisa che:

l’offerta economica deve essere formulata secondo la formula prevista dalla documentazione di gara;la verifica di congruità sarà effettuata nel rispetto del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento al costo del lavoro e agli obblighi contrattuali.
12/02/2026 13:06
Quesito #16
In considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro secondo cui l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere fatturate al costo senza applicazione del margine di agenzia.


24/02/2026 09:26
Risposta
Con riferimento al quesito relativo alla fatturazione delle ore di assenza retribuita e all’eventuale applicazione del margine di agenzia, si precisa quanto segue.

La disciplina dei rapporti economici tra utilizzatore e somministratore è regolata:

dal D.Lgs. 81/2015;dalla contrattazione collettiva applicabile;dalla documentazione di gara.

Ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, l’utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

Le modalità di fatturazione e la determinazione del corrispettivo restano disciplinate:

dalla formula economica prevista negli atti di gara;dal moltiplicatore posto a base di gara;dalle condizioni contrattuali.

Pertanto:
il margine offerto deve essere applicato secondo le modalità definite dalla documentazione di gara e dall’offerta economica dell’operatore;la rendicontazione degli oneri retributivi e previdenziali avviene nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva.

La verifica della congruità e della corretta applicazione del corrispettivo sarà effettuata in sede di esecuzione contrattuale nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 e della normativa sulla somministrazione di lavoro.

13/02/2026 10:58
Quesito #17
Spett.le Ente
si chiede:
1)In relazione agli obblighi in materia di trasparenza di cui all’art. 8.3 del capitolato, si chiede essi essi includano l’acquisizione da parte dell’Agenzia delle autodichiarazioni dei lavoratori somministrati sul certificato generale del casellario giudiziale e sui carichi penali pendenti. In questa eventualità:


- nel rappresentare che le verifiche delle autodichiarazioni non possono essere condotte dagli operatori economici, si chiede conferma che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà acquisite dall’Agenzia, saranno comunque riscontrate dalla Stazione Appaltante che si riserva il diritto di valutare la gravità o meno di eventuali reati, sanzioni amministrative e/o procedimenti penali e/o amministrativi rilevati in capo al dichiarante;


- si chiede di confermare che gli unici carichi penali che dovranno essere richiesti sono quelli riconducibili ai requisiti di accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, ovvero si chiede di indicare la specifica base giuridica che legittimi la suddetta richiesta.





2) In considerazione dell’applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni, se trovi applicazione la clausola sociale. Si chiede quindi eventualmente: A) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere dei lavoratori somministrati, B) la percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati (intendendosi oltre che le ferie, anche i permessi e le malattie, possibilmente suddivisi per causale) C) il numero e la tipologia dei contratti attivi, se a tempo determinato o indeterminato, D) la durata media delle missioni, E) la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione F) la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di lavoro somministrato a termine (inclusi proroghe e rinnovi) intercorsi con ciascun lavoratore (ex. artt. 19 ss. d.lgs. n. 81/2015), G) quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni.





3) Con riferimento all’Offerta Tecnica, al fine di agevolare sia la stesura che la comparazione delle offerte, siamo gentilmente a richiedere i limiti dimensionali riferiti al numero di pagine massime consentite (e se siano escluse eventuali copertine, frontespizio ed indice) così come i criteri redazionali (carattere, dimensioni, interlinea e quant’altro possa risultare utile per la corretta stesura).





4) In merito alle modalità di calcolo del ribasso percentuale sull'offerta economica e nello specifico alla dicitura riportata negli atti di gara riguardante l'offerta economica: "...il ribasso percentuale offerto [...] sull’importo unitario a base d’asta per i servizi oggetto dell’appalto, da intendersi riferito alla sola commissione di agenzia (FEE d’Agenzia) espressa come moltiplicatore da applicare al Totale Costo Orario che è pari a 1,12 (FEE MAX 12 % iva esclusa).", si richiede di specificare in modo univoco quale sia la base di calcolo su cui applicare il ribasso percentuale indicato dall'operatore economico. Nello specifico, si chiede di confermare se:


IPOTESI A: Il ribasso percentuale vada applicato esclusivamente alla componente di FEE (pari al 12%), lasciando invariato il coefficiente unitario "1" relativo al costo orario.


Esempio numerico: Per offrire una Fee finale del 6% (moltiplicatore finale 1,06), l'operatore deve indicare un ribasso del 50,00% (calcolato sul 12%)?


IPOTESI B: Il ribasso percentuale vada applicato all'intero moltiplicatore posto a base d'asta (pari a 1,12).


Esempio numerico: Per offrire una Fee finale del 6% (moltiplicatore finale 1,06), l'operatore deve indicare un ribasso del 5,36% circa (calcolato su 1,12)?


Si richiede di indicare quale delle due modalità di calcolo sia quella corretta, in quanto l'applicazione dell'una o dell'altra formula conduce a risultati economici radicalmente differenti.





5) In relazione alle previsioni in tema di sostituzioni si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione del personale per altre cause non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto di lavoro e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33 d.lgs. 81/2015 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina.





6) Con riferimento alla previsione secondo cui"Il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova che decorrerà a partire dalla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa della risorsa somministrata presso il COMUNE DI FONTE NUOVA, in conformità al vigente CCNL Funzioni Locali" (art. 5.3 capitolato), si chiede conferma che trattasi di un refuso e che troverà applicazione l’art. 35 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro.




7) In relazione all'obbligo di "di fornire, a seguito di richiesta del COMUNE DI FONTE NUOVA, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata",si chiede conferma a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi.




8) Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 8.2 del capitolato "Obblighi assicurativi a carico dell’ApL", si chiede conferma che le previsioni in oggetto vengano riferite solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati. Si precisa infatti che, ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” e che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, pertanto alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario che non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. Si chiede di confermare che troveranno applicazione le coperture assicurative già in essere anche in considerazione del fatto che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente degli oneri risarcitori (ex art. 35, comma 7 D. Lgs. 81/2015) e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede infine di confermare che ai fini della comprova della sussistenza della copertura assicurativa verrà considerato valido anche il certificato di assicurazione che costante giurisprudenza ha confermato essere sufficiente a comprovare l’esistenza della polizza assicurativa (Civ., Sez. I, 20 marzo 1990, n. 2322, Cass. Civ., Sez. III, 08 maggio 2006, n. 10504, Corte d’appello Catania sez. II, 25 maggio 2022, n. 1109).




9) Con riferimento alla procedura in oggetto e alla documentazione di gara, segnatamente l'Allegato 1 (Costo Orario del Lavoro) e l'Art. 4 del Capitolato Tecnico, si sottopone alla Vostra attenzione quanto segue per opportuno chiarimento.

Dall'analisi delle tabelle riportate nell'Allegato 1, abbiamo riscontrato alcune disallineamenti rispetto alla normativa e alla contrattazione vigente:

1. Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC): I valori riportati risultano non aggiornati rispetto alle disposizioni attualmente in vigore alla data della presente procedura.

2. Voce "Una Tantum": La voce è presente nelle tabelle, sebbene tale elemento retributivo risulti superato dalle normative successive e non più applicabile nelle modalità indicate.

3. Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSBS): Si rileva l'assenza della voce relativa alla contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS). Si ricorda che, in virtù dell'Accordo Sindacale del 3 febbraio 2025 , con decorrenza dal 1° marzo 2025 , è stata introdotta un'aliquota contributiva ordinaria pari allo 0,60% (di cui 0,45% a carico datore di lavoro).

Considerato inoltre che:

· È prevista per l'ultima settimana di febbraio la firma definitiva sul testo del rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024;

· L'Art. 4 del Capitolato Tecnico prevede espressamente che "Nel caso di aumenti retributivi e/o variazioni degli oneri contributivi, che dovessero intervenire durante la missione, le tariffe dovranno essere adeguate";

Si chiede gentilmente di confermare che:

1. I valori riportati nell'Allegato 1 sono da intendersi come meri refusi o stime indicative non vincolanti ai fini della corretta determinazione degli obblighi retributivi e contributivi attuali.

2. In fase di esecuzione contrattuale e fatturazione, il costo del lavoro sarà automaticamente ricalcolato e adeguato in base alle norme di legge, alla contrattazione collettiva (nazionale e territoriale) e agli accordi bilaterali vigenti al momento dell'effettiva erogazione della prestazione, includendo le voci corrette per IVC, l'eliminazione della voce "Una Tantum" ove non dovuta, e l'inserimento della contribuzione obbligatoria FSBS


10) Si chiede conferma, non essendo stato ancora approvato il bilancio 2025, che possa essere considerato il trienno 2022-2023-2024, o comunque che possa essere considerato solo il biennio 2023-2024 raggiungendo già il valore richiesto quale requisito di partecipazione.

si rimane in attesa di cortese riscontro. Cordiali saluti


24/02/2026 09:32
Risposta
In relazione ai quesiti formulati, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1) Autodichiarazioni casellario e carichi pendenti

Gli obblighi informativi e di trasparenza previsti dal Capitolato devono essere interpretati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

L’eventuale acquisizione di dichiarazioni sostitutive da parte dell’Agenzia avviene nei limiti delle disposizioni normative applicabili e delle finalità connesse all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Le verifiche sui requisiti soggettivi rilevanti ai fini dell’accesso all’impiego presso la pubblica amministrazione restano in capo alla Stazione Appaltante, secondo la normativa vigente.

Non sono richieste dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle strettamente necessarie per l’accesso agli impieghi civili e per l’esecuzione del contratto.

2) Clausola sociale e dati sul personale

La clausola sociale negli appalti pubblici, come disciplinata dal D.Lgs. 36/2023 e dalla contrattazione collettiva di settore, non comporta un obbligo automatico e generalizzato di riassorbimento del personale, ma deve essere applicata in modo compatibile con:

l’organizzazione dell’operatore economico subentrante;il fabbisogno effettivo della Stazione appaltante;la sostenibilità economico-organizzativa dell’offerta;i principi di libertà d’impresa e concorrenza.

Con riferimento alle informazioni richieste (numero lavoratori, inquadramenti, tipologie contrattuali, durata missioni, formazione sicurezza, attuale fornitore e condizioni economiche), si precisa che:

la procedura ha ad oggetto un accordo quadro senza minimo garantito, finalizzato a soddisfare esigenze variabili e non predeterminabili della Stazione appaltante;il fabbisogno di personale somministrato è, per sua natura, non stabile e dipende dalle effettive necessità organizzative che si manifesteranno nel periodo di vigenza contrattuale;eventuali dati riferiti a rapporti di lavoro in essere, a soggetti terzi o a condizioni contrattuali dell’attuale fornitore:non costituiscono elemento della lex specialis;non sono vincolanti ai fini della formulazione dell’offerta;rientrano in ambiti soggetti a tutela della riservatezza e della concorrenza.

Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici devono fare riferimento esclusivamente:

alla documentazione di gara;al costo del lavoro determinato secondo CCNL vigenti;alla normativa in materia di somministrazione di lavoro;agli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;alle indicazioni contenute nel capitolato e negli atti di gara.

Resta fermo che, in fase di eventuale esecuzione contrattuale, l’applicazione della clausola sociale avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla normativa e dal CCNL di settore, compatibilmente con il fabbisogno effettivo della Stazione appaltante e con l’organizzazione dell’operatore economico aggiudicatario.



3) Offerta tecnica – limiti dimensionali

L’offerta tecnica deve essere redatta nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara.

In assenza di specifiche indicazioni dimensionali, non sono previsti limiti formali ulteriori, fermo restando il rispetto dei criteri di chiarezza, pertinenza e completezza richiesti ai fini della valutazione.

4) Modalità di calcolo del ribasso

L’offerta economica deve essere formulata secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

In particolare:

il ribasso percentuale deve essere applicato alla FEE di agenzia posta a base d’asta;la FEE è espressa come moltiplicatore massimo pari a 1,12 (12% IVA esclusa);nel campo del portale deve essere inserito il ribasso percentuale offerto, arrotondato secondo quanto previsto dalla documentazione di gara;la FEE risultante dall’applicazione del ribasso costituirà il moltiplicatore contrattuale.

Non sono previste modalità alternative di formulazione dell’offerta.

5) Sostituzione del personale

La gestione del rapporto di lavoro e le eventuali sostituzioni sono disciplinate dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

La Stazione Appaltante non assume obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis.

6) Periodo di prova

Trova applicazione la disciplina contrattuale prevista dal CCNL di settore applicabile ai lavoratori somministrati, nel rispetto della normativa vigente.

7) Trasmissione buste paga

L’eventuale trasmissione della documentazione avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, limitando il trattamento ai dati strettamente necessari alle verifiche di competenza dell’Amministrazione.

8) Obblighi assicurativi

Restano ferme le responsabilità previste dalla normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro.

Gli obblighi assicurativi sono interpretati nel rispetto del quadro normativo applicabile e delle coperture in essere.

9) Tabelle costo del lavoro – Allegato 1

Le tabelle riportate nell’Allegato 1 hanno natura meramente ricognitiva e sono state predisposte sulla base:

del CCNL Funzioni Locali vigente;del CCNL Agenzie per il lavoro applicabile;dei valori disponibili al momento della redazione degli atti di gara.

Le stesse non sostituiscono né derogano alla disciplina contrattuale vigente né agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla normativa.

Pertanto:

eventuali aggiornamenti relativi a IVC, contribuzioni contrattuali o istituti analoghi trovano applicazione secondo la disciplina vigente al momento dell’esecuzione del contratto;l’operatore economico è tenuto a formulare l’offerta tenendo conto di tutti i costi derivanti dall’applicazione dei CCNL e della normativa in materia di lavoro, senza possibilità di rivalsa nei confronti della stazione appaltante;la mancata indicazione puntuale di singole componenti nelle tabelle non esonera dall’obbligo di applicazione integrale del trattamento economico e contributivo dovuto.

La voce “una tantum” deve intendersi quale componente eventuale del costo del lavoro collegata a istituti contrattuali o normativi non ricorrenti .

La sua valorizzazione resta nella responsabilità dell’operatore economico in sede di formulazione dell’offerta.

10) Requisiti economico-finanziari

Il requisito deve essere dimostrato con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, come risultanti dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Pertanto:

qualora il bilancio relativo all’anno 2025 non risulti ancora approvato alla data di presentazione dell’offerta, l’operatore economico potrà fare riferimento al triennio 2022–2023–2024;resta fermo che la dimostrazione del requisito dovrà avvenire mediante documentazione ufficiale e approvata;la valutazione del possesso del requisito sarà effettuata dalla stazione appaltante sulla base dei dati dichiarati e documentati.
13/02/2026 16:23
Quesito #18
Spett.le Ente,
chiediamo conferma che in caso di sottoscrizione della documentazione di gara da parte di un procuratore speciale, la Procura Speciale possa essere prodotta in copia con dichiarazione di conformità all'originale come indicato nel Disciplinare di gara e che l'indicazione contenuta nell'Allegato 4 Domanda di partecipazione di produrla corredata di autentica notarile costituisca mero refuso.
Grazie, cordiali saluti.


24/02/2026 09:32
Risposta
Si conferma che, in caso di sottoscrizione della documentazione di gara da parte di un procuratore speciale, la procura potrà essere prodotta in copia conforme all’originale mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, come previsto dalla disciplina generale in materia di documentazione amministrativa e coerentemente con le modalità di partecipazione stabilite nel Disciplinare di gara.

L’indicazione contenuta nell’Allegato 4 – Domanda di partecipazione relativa alla produzione della procura “corredata di autentica notarile” deve intendersi quale refuso redazionale, non essendo richiesta a pena di esclusione l’autentica notarile, ma la sola produzione della procura con dichiarazione di conformità all’originale.

Resta fermo che:

la procura deve risultare valida ed efficace;deve essere chiaramente desumibile il potere di firma in capo al procuratore;la stazione appaltante si riserva ogni verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla sussistenza dei poteri rappresentativi.
16/02/2026 11:59
Quesito #19
Si chiede alla Stazione Appaltante se è prevista l’applicazione della Clausola Sociale e, in caso affermativo, di condividere il numero delle risorse da riassorbire, il relativo livello di inquadramento e la data di scadenza del contratto.


24/02/2026 09:32
Risposta
In riferimento alla richiesta di informazioni connessa all’applicazione della clausola sociale e alla presenza di personale somministrato, si rappresenta quanto segue.

La clausola sociale negli appalti pubblici, come disciplinata dal D.Lgs. 36/2023 e dalla contrattazione collettiva di settore, non comporta un obbligo automatico e generalizzato di riassorbimento del personale, ma deve essere applicata in modo compatibile con:

l’organizzazione dell’operatore economico subentrante;il fabbisogno effettivo della Stazione appaltante;la sostenibilità economico-organizzativa dell’offerta;i principi di libertà d’impresa e concorrenza.

Tale impostazione è coerente con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (parere n. 2703/2018) e con le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con riferimento alle informazioni richieste (numero lavoratori, inquadramenti, data scadenza contratto), si precisa che:

la procedura ha ad oggetto un accordo quadro senza minimo garantito, finalizzato a soddisfare esigenze variabili e non predeterminabili della Stazione appaltante;il fabbisogno di personale somministrato è, per sua natura, non stabile e dipende dalle effettive necessità organizzative che si manifesteranno nel periodo di vigenza contrattuale;eventuali dati riferiti a rapporti di lavoro in essere, a soggetti terzi o a condizioni contrattuali dell’attuale fornitore:non costituiscono elemento della lex specialis;non sono vincolanti ai fini della formulazione dell’offerta;rientrano in ambiti soggetti a tutela della riservatezza e della concorrenza.

Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici devono fare riferimento esclusivamente:

alla documentazione di gara;al costo del lavoro determinato secondo CCNL Agenzie per il lavoro vigente;alla normativa in materia di somministrazione di lavoro;agli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;alle indicazioni contenute nel capitolato e negli atti di gara.

Resta fermo che, in fase di eventuale esecuzione contrattuale, l’applicazione della clausola sociale avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla normativa e dal CCNL di settore, compatibilmente con il fabbisogno effettivo della Stazione appaltante e con l’organizzazione dell’operatore economico aggiudicatario.

17/02/2026 12:28
Quesito #20
Spett.le Stazione Appaltante,
riportiamo le seguenti richieste chiarimento:
- Art. 3 Capitolato. Si evidenzia che nella parte dedicata ai profili professionali, si riportano solo le aree di inquadramento ma non le mansioni che potranno essere richieste. Si chiede gentilmente di indicare i principali ruoli che saranno richiesti durante la commessa.
- Allegato 1 costo del lavoro. Si evidenzia che i valori riportati sono precedenti agli ultimi aggiornamenti del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 alle nuove retribuzioni del prossimi CCNL Funzioni Locali 22-24. Si chiede conferma che la struttura di costo rimarrà la stessa e che la FEE offerta sarà applicata ai valori del contratto che saranno pubblicati dall'ARAN.
- Capitolato art. 5.3. Si invita a confermare che il periodo di prova sarà disciplinato dal CCNL delle ApL.
- Capitolato art. 5.4. Si chiede di precisare che, a fronte della sostituzione di una risorsa per mancato gradimento, la risoluzione del contratto di lavoro dovrà comunque aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.
- Capitolato art. 8. In ordine alla richiesta di manleva verso il Comune, si puntualizza che ai sensi del D lgs 81.2015 e segnatamente dell'art. 35 comma 2 "l'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore" ; così come l’art. 38 comma 3 stabilisce che "Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzata la prestazione. Si invita pertanto a rettificare, specificando che la manleva opererà solo in caso di responsabilità esclusiva dell’Agenzia e non sia riconducibile a fatti e/o situazioni di cui la stessa non può esserne a conoscenza.
- Capitolato art. 8.2 accordo quadro art. 6-7. Si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si invita, altresì, l'Ente ad accettare la polizza attualmente in uso all'ApL e a quanto previsto dalla stessa in ordine agli scoperti e alle franchigie contenute.
- Capitolato art. 11 accordo quadro art.21. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento.
- Capitolato art. 13 accordo quadro art.8. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia
- Capitolato art. 23. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
- Capitolato art. 24 accordo quadro art.24. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma.
Cordiali Saluti



24/02/2026 10:23
Risposta
1) Art. 3 Capitolato – profili professionali e mansioni

I profili indicati nel Capitolato sono riferiti alle aree di inquadramento del CCNL Funzioni Locali.

Le specifiche mansioni saranno di volta in volta individuate dall’Amministrazione in relazione ai fabbisogni organizzativi e nel rispetto:

· del sistema di classificazione del personale del comparto Funzioni Locali;

· del principio di equivalenza delle mansioni;

· del trattamento economico e normativo applicabile ai dipendenti dell’Ente che svolgono analoghe attività.

Non è prevista una elencazione preventiva esaustiva dei ruoli.



2) costo del lavoro e aggiornamento voci

Le tabelle riportate nell’Allegato 1 hanno natura meramente ricognitiva e sono state predisposte sulla base:


del CCNL Funzioni Locali vigente;del CCNL Agenzie per il lavoro applicabile;dei valori disponibili al momento della redazione degli atti di gara.


Le stesse non sostituiscono né derogano alla disciplina contrattuale vigente né agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla normativa.

Pertanto:


eventuali aggiornamenti relativi a costo del lavoro, IVC, contribuzioni contrattuali o istituti analoghi trovano applicazione secondo la disciplina vigente al momento dell’esecuzione del contratto;l’operatore economico è tenuto a formulare l’offerta tenendo conto di tutti i costi derivanti dall’applicazione dei CCNL e della normativa in materia di lavoro, senza possibilità di rivalsa nei confronti della stazione appaltante;la mancata indicazione puntuale di singole componenti nelle tabelle non esonera dall’obbligo di applicazione integrale del trattamento economico e contributivo dovuto.




3) Periodo di prova (art. 5.3 Capitolato)

Il periodo di prova è disciplinato:


dal CCNL Agenzie per il lavoro;dal contratto individuale di prestazione stipulato tra Agenzia e lavoratore;dalla durata della missione.


4) Art. 5.4 – sostituzione per mancato gradimento

La richiesta di sostituzione da parte dell’Ente:


attiene esclusivamente al rapporto funzionale della missione;
non incide sulle modalità di gestione del rapporto di lavoro da parte dell’Agenzia.


La cessazione del rapporto di lavoro avverrà secondo la disciplina:


contrattuale;normativa;del CCNL applicato.


5) Art. 8 Capitolato – clausola di manleva

La clausola di manleva deve essere interpretata in coerenza con la disciplina della somministrazione di lavoro.

Restano ferme:


le responsabilità solidali previste dalla normativa;la ripartizione legale degli obblighi tra utilizzatore e somministratore.


La manleva opera nei limiti delle responsabilità effettivamente imputabili al somministratore nell’ambito delle proprie competenze.

6)Responsabilità

La ripartizione delle responsabilità tra somministratore e utilizzatore resta regolata esclusivamente dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva di settore.

In particolare:


l’utilizzatore risponde dei danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle mansioni affidate, ai sensi dell’art. 35, comma 7, del D.Lgs. 81/2015;l’Agenzia per il lavoro resta titolare degli obblighi datoriali e delle connesse responsabilità relative al proprio personale;gli obblighi assicurativi devono essere adempiuti nel rispetto del quadro normativo vigente e della disciplina contrattuale applicabile.


Le previsioni del Capitolato in materia di coperture assicurative:


non introducono una diversa ripartizione delle responsabilità rispetto a quella stabilita dalla legge;devono essere interpretate in coerenza con la disciplina della somministrazione di lavoro e con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 01/08/2007;restano vincolanti nei limiti della normativa vigente e degli obblighi propri del somministratore.


Pertanto:


l’operatore economico dovrà garantire, per tutta la durata dell’accordo quadro, la sussistenza di adeguate coperture assicurative relative alle responsabilità datoriali e organizzative proprie;resta ferma la disciplina legale in materia di responsabilità dell’utilizzatore per i danni arrecati a terzi dal personale somministrato;


7) Art. 11 – trattamento dati personali

Nell’ambito del servizio:


ciascuna parte opererà secondo il proprio ruolo e le proprie responsabilità in materia di trattamento dati;la disciplina applicabile sarà definita nel rispetto della normativa privacy e delle finalità del rapporto contrattuale.


8) Penali

In relazione al sistema delle penali previsto dagli atti di gara, si precisa che lo stesso deve essere interpretato e applicato nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e imputabilità dell’inadempimento.

L’applicazione delle penali avverrà previa valutazione in contraddittorio con l’operatore economico, tenendo conto:


delle circostanze concrete;delle cause non imputabili all’Agenzia;dei tempi tecnici di reperimento del personale;della natura dell’accordo quadro privo di minimo garantito.


Resta fermo che il sistema sanzionatorio non può determinare effetti tali da incidere sul costo del lavoro o alterare l’equilibrio economico del rapporto contrattuale.

9) Art. 23 – recesso

In caso di recesso:


troverà applicazione la disciplina normativa e contrattuale della somministrazione;restano fermi gli obblighi connessi ai costi del lavoro effettivamente sostenuti.


10) Foro competente

Il foro competente è quello indicato negli atti di gara e non è suscettibile di modifica in sede di chiarimenti.


17/02/2026 15:13
Quesito #21
Spett.le Ente,
Con riferimento all’offerta economica, fermo che questa debba essere espressa come ribasso sulla FEE, si chiede di meglio specificare se la FEE deve essere intesa come percentuale o come moltiplicatore.


Ad esempio, se un operatore intendesse offrire una fee del 5%. Il ribasso da indicare cambierebbe in funzione della base di calcolo:


a) Se il valore da ribassare è la fee% (max del 12%), il ribasso corrispondente sarà del 58,33%


b) Se il valore da ribassare è il moltiplicatore (max 1,12) il ribasso corrispondente sarà del 6,25%


Si chiede quindi di specificare a qual base sarà applicato il ribasso, opzione a (fee%) oppure opzione b( moltiplicatore).


Cordiali saluti.




24/02/2026 10:23
Risposta
L’offerta economica deve essere formulata secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

In particolare:

il ribasso percentuale deve essere applicato alla FEE di agenzia posta a base d’asta
17/02/2026 17:02
Quesito #22
si chiede di voler cortesemente precisare se sia prevista la clausola sociale e in caso affermativo di indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza nonchè l'APL che ne cura attualmente la somministrazione. Si chiede altresì in caso di riscontro positivo di specificare oltre il numero delle unità anche la mansione con la quale i lavoratori risultano assunti.
si chiede di voler cortesemente esplicitare i profili professionali e le mansioni che dovranno essere attribuiti ai dipendenti assunti in somministrazione.
Con riferimento alla relazione tecnica, si chiede di voler cortesemente precisare il numero complessivo di pagine di cui la medesima deve essere composta, se siano richiesti allegati e se questi, unitamente a copertina e indice della relazione, esulino dal conteggio delle pagine

24/02/2026 10:33
Risposta
Chiarimento 22

In riferimento alla richiesta di informazioni connessa all’applicazione della clausola sociale e alla presenza di personale somministrato, si rappresenta quanto segue.

La clausola sociale negli appalti pubblici, come disciplinata dal D.Lgs. 36/2023 e dalla contrattazione collettiva di settore, non comporta un obbligo automatico e generalizzato di riassorbimento del personale, ma deve essere applicata in modo compatibile con:




l’organizzazione dell’operatore economico subentrante;il fabbisogno effettivo della Stazione appaltante;la sostenibilità economico-organizzativa dell’offerta;i principi di libertà d’impresa e concorrenza.




Con riferimento alle informazioni richieste (numero lavoratori, mansioni), si precisa che:




la procedura ha ad oggetto un accordo quadro senza minimo garantito, finalizzato a soddisfare esigenze variabili e non predeterminabili della Stazione appaltante;il fabbisogno di personale somministrato è, per sua natura, non stabile e dipende dalle effettive necessità organizzative che si manifesteranno nel periodo di vigenza contrattuale;




Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici devono fare riferimento esclusivamente:




alla documentazione di gara;alla normativa in materia di somministrazione di lavoro;agli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;




Resta fermo che, in fase di eventuale esecuzione contrattuale, l’applicazione della clausola sociale avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla normativa e dal CCNL di settore, compatibilmente con il fabbisogno effettivo della Stazione appaltante e con l’organizzazione dell’operatore economico aggiudicatario.



Relazione tecnica

In assenza di specifiche limitazioni nella documentazione di gara:




non è previsto un numero massimo di pagine;non sono prescritti formato, carattere o interlinea obbligatori.




La relazione dovrà comunque essere redatta in modo chiaro e coerente con i criteri di valutazione previsti dal disciplinare.

Eventuali allegati tecnici potranno essere inseriti purché pertinenti all’offerta e non sostitutivi dei contenuti oggetto di valutazione.




18/02/2026 15:46
Quesito #23
Egregi,
In riferimento alla gara indicata in oggetto, si riportano di seguito alcune precisazioni e osservazioni necessarie per procedere:

1. Costo del lavoro: Viene specificato che il costo è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali. Le ferie non godute sono incluse, mentre per quelle godute verranno fatturati i soli ratei di ferie e permessi. È pertanto necessario verificare che tali voci siano inserite correttamente nella tabella dei costi.

2. Formazione: La formazione generale è a nostro carico.

3. Visite mediche: Non è chiaro se la visita medica pre-assuntiva sia a nostro carico; occorre quindi formulare un quesito specifico per chiarire questo punto.

4. Manleva e Responsabilità Civile: Il bando prevede una manleva per danni a terzi derivanti dal servizio prestato. Tuttavia, ai sensi del comma 7 art. 35 del D.lgs. 81/2015, l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. È necessario segnalare questa incongruenza normativa tramite un chiarimento ufficiale.


24/02/2026 10:26
Risposta
Chiarimento 23

In riferimento alle osservazioni formulate dall’operatore economico in merito alla procedura di gara per l’accordo quadro avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, si rappresenta quanto segue.

1) Costo del lavoro e istituti contrattuali

Il costo del lavoro indicato negli atti di gara è stato determinato sulla base del CCNL applicabile e delle tabelle di riferimento, in conformità alla disciplina del lavoro in somministrazione e alla normativa sui contratti pubblici.

Lo stesso deve intendersi comprensivo degli istituti contrattuali obbligatori (ferie, permessi, ratei, mensilità aggiuntive, oneri contributivi e assicurativi), secondo la disciplina del CCNL Agenzie per il lavoro e del CCNL Funzioni locali applicato al personale utilizzato.

Eventuali modalità di fatturazione dei ratei maturati e/o goduti rientrano nella fisiologia del rapporto di somministrazione e non incidono sulla struttura del costo del lavoro posta a base di gara, che resta determinata secondo i parametri normativi e contrattuali vigenti.



2) Formazione dei lavoratori somministrati

La ripartizione degli obblighi formativi segue il regime normativo vigente:

la formazione generale in materia di sicurezza resta in capo al somministratore;la formazione specifica sui rischi connessi alle mansioni e al contesto organizzativo dell’ente utilizzatore resta in capo a quest’ultimo.

Tale riparto discende dalla disciplina sulla somministrazione e dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e deve ritenersi integralmente applicabile alla procedura in oggetto.



3) Sorveglianza sanitaria e visita medica preventiva

Gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria sono disciplinati dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e trovano applicazione secondo il principio di cooperazione tra somministratore e utilizzatore.

La necessità della visita medica preventiva e la relativa imputazione degli oneri sono determinate:

in funzione dei rischi specifici della mansione;sulla base della valutazione dei rischi dell’utilizzatore;nel rispetto della ripartizione delle responsabilità prevista dalla normativa vigente.

La documentazione di gara deve pertanto essere interpretata in coerenza con tale assetto normativo, senza necessità di integrazioni.



4) Clausola di manleva e responsabilità verso terzi

La clausola di manleva contenuta negli atti di gara deve essere letta in modo sistematico e conforme alla disciplina della somministrazione di lavoro.

Resta fermo che:

il lavoratore opera nell’interesse e sotto la direzione dell’ente utilizzatore;la responsabilità verso i terzi per i danni arrecati nello svolgimento delle mansioni segue il regime legale proprio della somministrazione.

La previsione contrattuale:

non deroga alla ripartizione delle responsabilità stabilita dalla normativa;è riferita esclusivamente agli obblighi propri del somministratore quale datore di lavoro (regolarità contributiva, assicurativa, contrattuale e organizzativa del rapporto).



18/02/2026 16:35
Quesito #24
Spett.le SA,
con riferimento all'offerta tecnica si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. si chiede conferma che nella sezione "offerta tecnica" debba essere caricato esclusivamente il documento generato da sistema indicativo dei soli criteri tabellari;
2. si chiede di specificare cosa occorre inserire nella sezione "dichiarazione criteri tecnici discrezionali", essendo trattati nella relazione tecnica sia criteri discrezionali che tabellari;
3. si chiede conferma che nella sezione "documentazione indicata all'art. 12 del disciplinare di gara" occorre caricare la relazione tecnica insieme alla copia oscurata (con relativa dichiarazione sui segreti tecnici), il CV del responsabile della selezione e la certificazione UNI/PdR 125:2022, in copia dichiarata conforme.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.



24/02/2026 10:27
Risposta
Chiarimento n. 24

1) Contenuto della sezione “offerta tecnica” – criteri tabellari

Si conferma che, nella sezione di piattaforma denominata “offerta tecnica”, deve essere caricato il documento generato dal sistema relativo ai criteri tabellari.

Tale modalità è coerente con la struttura dell’offerta prevista negli atti di gara e con la distinzione tra:


elementi valutabili automaticamente/tabellarmente;elementi oggetto di valutazione discrezionale da parte della commissione.




2) Sezione “dichiarazione criteri tecnici discrezionali”

Nella sezione indicata deve essere inserita la dichiarazione/relazione afferente agli elementi qualitativi soggetti a valutazione discrezionale della commissione giudicatrice.

La compresenza, nella relazione tecnica complessiva, di elementi tabellari e discrezionali non incide sulla struttura della piattaforma, che richiede:


separata valorizzazione dei criteri tabellari tramite documento generato automaticamente;caricamento degli elementi discrezionali nella sezione dedicata.




3) Sezione “documentazione indicata all’art. 12 del disciplinare”

Si conferma che in tale sezione deve essere caricata la documentazione prevista dall’art. 12 del disciplinare di gara e, in particolare:


relazione tecnica;eventuale versione oscurata della relazione, ove contenente segreti tecnici e commerciali, con relativa dichiarazione motivata;curriculum del responsabile della selezione;certificazione UNI/PdR 125:2022, in copia dichiarata conforme ai sensi della normativa vigente.


La documentazione deve essere presentata con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare.


19/02/2026 13:12
Quesito #25
Si richiede un chiarimento in merito ai seguenti punti:
1) abbiamo richiesto al nostro Istituto di Credito la Garanzia Provvisoria. Qualora dovessimo avere solo copia della richiesta firmata sarebbe sufficiente?

2) in merito alla parte grafica relativa all'Offerta Economica e alla Relazione Tecnica, è prevista una formattazione particolare? (lunghezza pagine, font, impaginazione grafica etc?).




24/02/2026 10:27
Risposta
Chiarimento 25

1) Garanzia provvisoria – sufficienza della sola richiesta all’Istituto di Credito

La garanzia provvisoria deve essere presentata secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e nel rispetto dell’art. 106 del Decreto legislativo 36/2023.

Non è sufficiente la mera copia della richiesta di emissione della garanzia sottoscritta dall’operatore economico.

La garanzia provvisoria deve risultare:

effettivamente costituita entro il termine di presentazione dell’offerta;rilasciata da soggetto legittimato;conforme alle prescrizioni normative e di gara.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di soccorso istruttorio nei limiti consentiti dalla normativa vigente, fermo restando che la garanzia deve essere esistente alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

2) Formattazione Relazione Tecnica ed Offerta Economica

La documentazione di gara non prevede specifiche prescrizioni vincolanti in ordine a:

lunghezza massima delle pagine;dimensione del font;margini o impaginazione grafica,

salvo quanto eventualmente espressamente indicato negli atti di gara.

Pertanto, l’operatore economico potrà strutturare le stesse secondo la propria autonomia redazionale, nel rispetto:

della chiarezza espositiva;della completezza dei contenuti richiesti;della separazione tra offerta tecnica ed economica;delle prescrizioni previste dal Disciplinare.

Si precisa che eventuali elementi eccedenti o non pertinenti rispetto ai criteri di valutazione previsti dalla lex specialis non formeranno oggetto di valutazione.



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