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Gara #567

Accordo quadro con un singolo operatore economico e senza minimo garantito, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il Comune di Fonte Nuova CPV 79620000-6 “Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo.”
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02/02/2026
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7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

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Accordo quadro con un singolo operatore economico e senza minimo garantito, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il Comune di Fonte Nuova CPV 79620000-6 “Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo.”
Accordo quadro con un singolo operatore economico e senza minimo garantito, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il Comune di Fonte Nuova CPV 79620000-6 “Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo.”
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Scadenze

20/02/2026 12:00
04/03/2026 12:00
03/04/2026 12:00

Allegati

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Chiarimenti

04/02/2026 10:52
Quesito #1
Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:
1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni
3) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori
4) In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato)
5) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
6) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
7) L’attuale fornitore
8) Le fee applicato dall'attuale fornitore.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.





17/02/2026 13:54
Risposta
In riferimento alla richiesta di informazioni connessa all’applicazione della clausola sociale e alla presenza di personale somministrato, si rappresenta quanto segue.

La clausola sociale negli appalti pubblici, come disciplinata dal D.Lgs. 36/2023 e dalla contrattazione collettiva di settore, non comporta un obbligo automatico e generalizzato di riassorbimento del personale, ma deve essere applicata in modo compatibile con:


l’organizzazione dell’operatore economico subentrante;il fabbisogno effettivo della Stazione appaltante;la sostenibilità economico-organizzativa dell’offerta;i principi di libertà d’impresa e concorrenza.


Tale impostazione è coerente con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (parere n. 2703/2018) e con le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con riferimento alle informazioni richieste (numero lavoratori, inquadramenti, tipologie contrattuali, durata missioni, formazione sicurezza, attuale fornitore e condizioni economiche), si precisa che:


la procedura ha ad oggetto un accordo quadro senza minimo garantito, finalizzato a soddisfare esigenze variabili e non predeterminabili della Stazione appaltante;il fabbisogno di personale somministrato è, per sua natura, non stabile e dipende dalle effettive necessità organizzative che si manifesteranno nel periodo di vigenza contrattuale;eventuali dati riferiti a rapporti di lavoro in essere, a soggetti terzi o a condizioni contrattuali dell’attuale fornitore:non costituiscono elemento della lex specialis;non sono vincolanti ai fini della formulazione dell’offerta;rientrano in ambiti soggetti a tutela della riservatezza e della concorrenza.


Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici devono fare riferimento esclusivamente:


alla documentazione di gara;al costo del lavoro determinato secondo CCNL vigente;alla normativa in materia di somministrazione di lavoro;agli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;alle indicazioni contenute nel capitolato e negli atti di gara.


Resta fermo che, in fase di eventuale esecuzione contrattuale, l’applicazione della clausola sociale avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla normativa e dal CCNL di settore, compatibilmente con il fabbisogno effettivo della Stazione appaltante e con l’organizzazione dell’operatore economico aggiudicatario.


06/02/2026 10:39
Quesito #2
Spett.le Ente,

a precisazione di quanto previsto nella documentazione di gara, si formulano le seguenti richieste di chiarimento:



Sull’offerta economica da inserire a portale.


Fermo che il disciplinare, all’art. 12, prevede che l’offerta economica debba indicare, a pena di esclusione, quanto segue:


“a) il ribasso percentuale offerto, arrotondato alla seconda cifra decimale, sull’importo unitario a base d’asta per i servizi oggetto dell’appalto, da intendersi riferito alla sola commissione di agenzia (FEE d’Agenzia)espressa come moltiplicatore da applicare al Totale Costo Orario che è pari a 1,12 (FEE MAX 12 % iva esclusa)”. Considerato inoltre che, a portale, nello slot dedicato, si presenta la seguente dicitura “ribasso percentuale su FEE di agenzia”.


Si chiede cortesemente di precisare a quale elemento debba essere applicato il ribasso: se alla percentuale di FEE, oppure al moltiplicatore massimo pari a 1,12. Inoltre, si chiede conferma che nel rispettivo campo a portale vada inserito il suddetto ribasso espresso in percentuale.




Sulla responsabilità e sugli obblighi assicurativi a carico dell’Apl.


In merito tanto alla responsabilità quanto agli obblighi assicurativi posti a carico delle Agenzie per il Lavoro(si vedano, a tal proposito, gli art. 8.1 e 8.2 del Capitolato speciale) si precisa che, nella somministrazione di lavoro, al contrario del contratto di appalto (appare quindi un fuor di luogo il richiamo all’art. 1676 c.c., che riguarda poi i soli crediti di natura retributiva), la normativa vigente (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i soli danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Si chiede, pertanto, cortese conferma che residui in capo al Somministratore solo la responsabilità dei danni causati direttamente ed esclusivamente dal personale diretto dell’Agenzia per il Lavoro.


Dirimente, a riguardo, l’intervento del Dipartimento della Funzione Pubblica che, con la circolare n. 9 del 01.08.2007, ha stabilito che “deve ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione (…) poiché la responsabilità civile è in capo all’utilizzatore che avvalendosi della prestazione del lavoratore deve considerarsi “datore di lavoro sostanziale”.








Sull’interruzione del contratto


Premesso che gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione/recesso/risoluzione della missione lavorativa (giusta causa e mancato superamento del periodo di prova), si chiede cortese conferma che, in caso di interruzione/recesso/risoluzione della missione al di fuori delle ipotesi ivi indicate (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.




Sulla clausola sociale


L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che, in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche l’art. 50 del D.lgs. 50/20216 e ss.mm.ii. prevede l’applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l’appaltatore “uscente” sia o meno una Agenzia per il lavoro.


Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere:


- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;


- L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;


- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori;


- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);


- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;


- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;


- L’attuale fornitore.


L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”.





Sui costi orari di cui all’allegato 1


Con riferimento all’allegato 1, ai fini della corretta quantificazione del costo del lavoro si chiede cortese conferma che:


- che i valori corretti della voce IVC, anche alla luce degli aumenti intervenuti, siano i seguenti:


Area Funzionari: IVC importo di 93,80€ rispetto all’indicato 9,67€;


Area Istruttori: IVC importo di 86,44€ rispetto all’indicato 8,91€;


Area Operatori: IVC importo di 76,92€ rispetto all’indicato 7,93€.


- La percentuale corretta per Formatemp sia del 4,45% e non del 4%


- Verrà aggiunta la percentuale del 1,40% per contributo ASPI.

cordiali saluti.


17/02/2026 13:54
Risposta
1) Offerta economica

L’offerta economica deve essere formulata secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

In particolare:

il ribasso percentuale deve essere applicato alla FEE di agenzia posta a base d’asta;la FEE è espressa come moltiplicatore massimo pari a 1,12 (12% IVA esclusa);nel campo del portale deve essere inserito il ribasso percentuale offerto, arrotondato secondo quanto previsto dalla documentazione di gara;la FEE risultante dall’applicazione del ribasso costituirà il moltiplicatore contrattuale.

Non sono previste modalità alternative di formulazione dell’offerta.



2) Responsabilità e obblighi assicurativi

Il rapporto oggetto della procedura è qualificato come somministrazione di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e del D.Lgs. 276/2003.

In tale ambito:

l’Agenzia per il lavoro riveste il ruolo di datore di lavoro;l’Ente assume la qualità di utilizzatore della prestazione lavorativa.

Le responsabilità e gli obblighi assicurativi devono intendersi ripartiti secondo la normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro, con applicazione delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva di settore.

Le previsioni del capitolato sono pertanto da interpretarsi in coerenza con tale quadro normativo.



3) Interruzione della missione

Le ipotesi di interruzione, recesso o risoluzione delle missioni lavorative sono disciplinate:

dalla normativa sulla somministrazione di lavoro;dal CCNL Agenzie per il lavoro vigente;dalle condizioni contrattuali dell’accordo quadro.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 in ordine agli obblighi economici connessi alle prestazioni lavorative effettivamente rese.



4) Clausola sociale

La procedura riguarda un accordo quadro senza minimo garantito per la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

In tale contesto:

la clausola sociale non comporta un obbligo automatico e generalizzato di riassorbimento del personale;la sua applicazione è subordinata alla compatibilità con:il fabbisogno effettivo dell’Ente;le missioni attivate nel periodo contrattuale;l’organizzazione dell’operatore economico aggiudicatario.

Le informazioni richieste relative al personale eventualmente già impiegato in somministrazione non costituiscono elementi della lex specialis e non assumono carattere vincolante ai fini della formulazione dell’offerta.

La disciplina deve essere interpretata nel rispetto del D.Lgs. 36/2023, della normativa sulla somministrazione e degli orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e della giurisprudenza amministrativa (tra cui il parere del Consiglio di Stato n. 2703/2018 e la delibera ANAC n. 73/2024).



5) Costi del lavoro – Allegato 1

I valori indicati nell’allegato costituiscono riferimento per la determinazione della base di gara.

Gli operatori economici devono formulare l’offerta:

nel rispetto del CCNL Agenzie per il lavoro vigente;del CCNL Funzioni Locali 2019–2021;della normativa contributiva, previdenziale e assicurativa applicabile;degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

Eventuali aggiornamenti contrattuali o contributivi intervenuti successivamente devono essere considerati dall’operatore economico in sede di formulazione dell’offerta.

06/02/2026 15:36
Quesito #3
Spett.le Ente,

con riferimento alla polizza RCT/O richiesta all'articolo 8.2 di pagina 13 Capitolato, si precisa che le stazioni appaltanti non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007).
Si chiede pertanto di accettare quelle già attive (condizioni e massimali esistenti e personali), ferma la responsabilità verso terzi in capo all'utilizzatore (Art. 35 c.7 Dlgs 81/15).

Grazie


17/02/2026 13:55
Risposta
Con riferimento alla richiesta inerente la polizza RCT/O prevista dall’art. 8.2 del Capitolato, si precisa quanto segue.

La procedura ha ad oggetto un servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 e dal D.Lgs. 276/2003.

La ripartizione delle responsabilità tra somministratore e utilizzatore resta regolata esclusivamente dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva di settore.

In particolare:

l’utilizzatore risponde dei danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle mansioni affidate, ai sensi dell’art. 35, comma 7, del D.Lgs. 81/2015;l’Agenzia per il lavoro resta titolare degli obblighi datoriali e delle connesse responsabilità relative al proprio personale;gli obblighi assicurativi devono essere adempiuti nel rispetto del quadro normativo vigente e della disciplina contrattuale applicabile.

Le previsioni del Capitolato in materia di coperture assicurative:

non introducono una diversa ripartizione delle responsabilità rispetto a quella stabilita dalla legge;devono essere interpretate in coerenza con la disciplina della somministrazione di lavoro e con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 01/08/2007;restano vincolanti nei limiti della normativa vigente e degli obblighi propri del somministratore.

Pertanto:

l’operatore economico dovrà garantire, per tutta la durata dell’accordo quadro, la sussistenza di adeguate coperture assicurative relative alle responsabilità datoriali e organizzative proprie;resta ferma la disciplina legale in materia di responsabilità dell’utilizzatore per i danni arrecati a terzi dal personale somministrato;non sono introdotte deroghe o modifiche alla lex specialis.
06/02/2026 15:46
Quesito #4
Spett.le Ente,

in merito al requisito di partecipazione economico finanziario (art. 5.2 Disciplinare) che chiede di dichiarare il fatturato globale annuo nell'ultimo triennio, si chiede conferma che, non essendo ancora stato approvato il bilancio relativo all'anno 2025, si possa far riferimento al triennio 2022-2023-2024 anzichè 2023-2024-2025.

Grazie


17/02/2026 13:55
Risposta
Con riferimento al requisito di partecipazione di cui all’art. 5.2 del Disciplinare relativo al fatturato globale annuo, si precisa quanto segue.

Il requisito deve essere dimostrato con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, come risultanti dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Pertanto:

qualora il bilancio relativo all’anno 2025 non risulti ancora approvato alla data di presentazione dell’offerta, l’operatore economico potrà fare riferimento al triennio 2022–2023–2024;resta fermo che la dimostrazione del requisito dovrà avvenire mediante documentazione ufficiale e approvata;la valutazione del possesso del requisito sarà effettuata dalla stazione appaltante sulla base dei dati dichiarati e documentati.
06/02/2026 15:48
Quesito #5
Egregi,

si richiedono i seguenti chiarimenti:



· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia



· Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:

“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può

disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”

Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.




· Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.

· Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta

spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi

dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli

obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri

dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della

responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei

lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti

dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di

Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,

ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5

D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è

definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare

apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i

luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che

l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale

restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni

altro onere informativo e formativo.




· Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.


Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e


non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.


Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.


Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA


su margine ed IRAP su costo del lavoro).


Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di


fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).





- Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali





- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio


2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella


legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto


dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone


che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni


contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto


all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato


adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille


dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze


legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto


ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei


contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone


l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini


dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il


legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,


avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla


luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto


dal Codice dei contratti pubblici;








17/02/2026 13:55
Risposta
1) Festività infrasettimanali non lavorate

Le festività retribuite ai lavoratori somministrati sono disciplinate dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicabile.

Gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dal somministratore sono regolati dall’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.

La fatturazione dovrà avvenire nel rispetto:

delle previsioni contrattuali;del costo del lavoro applicabile;della documentazione di gara.

Non sono introdotte modalità ulteriori rispetto a quanto previsto dalla lex specialis.



2) Assenze retribuite (permessi, malattia, ecc.)

Le assenze retribuite sono disciplinate:

dalla normativa sul lavoro;dal CCNL Agenzie per il lavoro;dalle disposizioni contrattuali dell’accordo quadro.

Gli oneri economici devono essere gestiti nel rispetto dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 e delle condizioni di gara.



3) Salute e sicurezza – ripartizione degli obblighi

In materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori:

si applica il D.Lgs. 81/2008;trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 81/2015.

L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri dipendenti.

La ripartizione degli obblighi formativi, informativi e sanitari deve essere interpretata in coerenza con:

la normativa vigente;la contrattazione collettiva;le previsioni contrattuali.



4) Formazione sicurezza

Gli obblighi formativi e informativi in materia di sicurezza devono essere adempiuti secondo quanto previsto:

dal D.Lgs. 81/2008;dal D.Lgs. 81/2015;dalla disciplina contrattuale applicabile.

Le modalità operative saranno definite in fase di esecuzione nel rispetto della normativa e della ripartizione delle responsabilità tra somministratore e utilizzatore.



5) Ratei su ferie e permessi

La gestione dei ratei retributivi e degli istituti contrattuali connessi alle ferie e ai permessi è disciplinata:

dal CCNL Agenzie per il lavoro;dalla normativa sul lavoro;dalle condizioni contrattuali.

La fatturazione dovrà avvenire nel rispetto della lex specialis e della normativa vigente.



6) Spese contrattuali

Le spese contrattuali restano disciplinate:

dalla normativa vigente;dagli atti di gara;dalle disposizioni applicabili alla stipula dell’accordo quadro.



7) Penali

In relazione al sistema delle penali previsto dagli atti di gara, si precisa che lo stesso deve essere interpretato e applicato nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e imputabilità dell’inadempimento.

Le penali sono riferite esclusivamente a inadempimenti organizzativi imputabili all’Agenzia nell’esecuzione del servizio e non incidono sul rapporto di lavoro tra Agenzia e lavoratore somministrato né su eventi riconducibili alla dinamica del rapporto di lavoro.

L’applicazione delle penali avverrà previa valutazione in contraddittorio con l’operatore economico, tenendo conto:

delle circostanze concrete;delle cause non imputabili all’Agenzia;dei tempi tecnici di reperimento del personale;della natura dell’accordo quadro privo di minimo garantito.

Resta fermo che il sistema sanzionatorio non può determinare effetti tali da incidere sul costo del lavoro o alterare l’equilibrio economico del rapporto contrattuale.


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